Art. 1.
(Istituzione delle sezioni specializzate per la tutela dei diritti dei minori e della famiglia).

      1. È istituita, presso ogni tribunale ordinario ed ogni corte d'appello, una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi alla tutela di diritti dei minori e della famiglia di cui alla presente legge, di seguito denominata «sezione specializzata».
      2. Sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.